Art. 16

Relazione di controllo e banca dati dei controlli tecnici su strada

In vigore dal 3 apr 2014
Relazione di controllo e banca dati dei controlli tecnici su strada 1.   Per ogni controllo tecnico su strada iniziale effettuato sono comunicate all’autorità competente le seguenti informazioni: a) paese di immatricolazione del veicolo; b) categoria del veicolo; c) risultato del controllo tecnico su strada iniziale. 2.   A conclusione di un controllo più approfondito l’ispettore redige una relazione a norma dell’allegato IV. Gli Stati membri provvedono affinché il conducente del veicolo riceva una copia della relazione di controllo. 3.   L’ispettore comunica all’autorità competente i risultati del controllo tecnico su strada più approfondito entro un termine ragionevole successivo al controllo in questione. L’autorità competente conserva tali informazioni conformemente alla legislazione applicabile in materia di protezione dei dati per almeno 36 mesi dalla data della loro ricezione.
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Relazione di controllo e banca dati dei controlli tecnici su strada (Art. 16 Direttiva (UE) 2014/47) — Testo vigente | Portale Normativo