Art. 7
Valutazione delle carenze
In vigore dal 3 apr 2014
Valutazione delle carenze
1. Per ogni elemento da sottoporre al controllo, l’allegato I fornisce un elenco minimo di possibili carenze e del loro livello di gravità.
2. Le carenze rilevate nel corso dei controlli periodici dei veicoli sono classificate in uno dei seguenti gruppi:
a)
carenze lievi che non hanno conseguenze significative sulla sicurezza del veicolo o ripercussioni sull’ambiente e altri casi lievi di non conformità;
b)
carenze gravi che possono pregiudicare la sicurezza del veicolo o avere ripercussioni sull’ambiente o mettere a repentaglio la sicurezza degli altri utenti della strada o altri casi più gravi di non conformità;
c)
carenze pericolose che costituiscono un rischio diretto e immediato per la sicurezza stradale o hanno ripercussioni sull’ambiente e che giustificano che uno Stato membro o le sue autorità competenti possano vietare l’utilizzo del veicolo sulle strade pubbliche.
3. Un veicolo con carenze che rientrano in più di un gruppo di carenze di cui al paragrafo 2 è classificato nel gruppo che corrisponde alla carenza più grave. Un veicolo che presenta diverse carenze relative alle stesse aree oggetto del controllo, identificate nell’allegato I, punto 2, può essere classificato nel gruppo di carenze del livello di gravità immediatamente superiore se è possibile dimostrare che l’effetto combinato di tali carenze comporta un rischio più elevato per la sicurezza stradale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2014:45:oj#art-7