Art. 8
Certificato di revisione
In vigore dal 3 apr 2014
Certificato di revisione
1. Gli Stati membri assicurano che i centri di controllo o, se del caso, le autorità competenti che hanno effettuato un controllo tecnico su un veicolo rilascino a quest’ultimo un certificato di revisione che contiene almeno gli elementi standardizzati dei codici armonizzati dell’Unione di cui all’allegato II.
2. Gli Stati membri assicurano che i centri di controllo o, se del caso, le autorità competenti rendano disponibili alla persona che ha presentato il veicolo al controllo il certificato di revisione o, in caso di certificato di revisione elettronico, una copia cartacea autenticata di tale certificato.
3. Fatto salvo l’, in caso di reimmatricolazione di un veicolo già immatricolato in un altro Stato membro, lo Stato membro riconosce il certificato di revisione rilasciato da tale altro Stato membro, come se avesse esso stesso rilasciato tale certificato, a condizione che il certificato di revisione sia valido tenendo conto della frequenza dei controlli dello Stato membro che effettua la reimmatricolazione. In caso di dubbio, gli Stati membri possono verificare la validità del certificato di revisione prima di riconoscerlo. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione una descrizione del certificato di revisione prima del 20 maggio 2018. La Commissione informa il comitato di cui all’. Il presente paragrafo non si applica alle categorie di veicolo L3e, L4e, L5e e L7e.
4. Fatti salvi l’, paragrafo 4, e il paragrafo 3 del presente articolo, gli Stati membri riconoscono, in linea di principio, la validità dei certificati di revisione in caso di cambio di proprietà del veicolo che abbia un valido attestato del controllo tecnico periodico.
5. A decorrere dal 20 maggio 2018 e non oltre il 20 maggio 2021, i centri di controllo comunicano per via elettronica all’autorità competente dello Stato membro interessato le informazioni contenute nei certificati di revisione da essi rilasciati. Tale comunicazione avviene entro un termine ragionevole dopo il rilascio di ogni certificato di revisione. Fino all’ultima data in precedenza menzionata, i centri di controllo possono comunicare le informazioni pertinenti all’autorità competente con qualsiasi altro mezzo. Gli Stati membri stabiliscono il periodo durante il quale l’autorità competente conserva tali informazioni. La durata di tale periodo non deve essere inferiore a 36 mesi, fatti salvi i regimi fiscali nazionali degli Stati membri.
6. Gli Stati membri provvedono affinché, ai fini del controllo del contachilometri, se di normale dotazione, l’informazione relativa al precedente controllo tecnico sia messa a disposizione degli ispettori non appena disponibile per via elettronica. Qualora si accerti che un contachilometri sia stato manomesso per ridurre o falsare la distanza percorsa da un veicolo, tale manomissione è punibile con sanzioni effettive, proporzionate, dissuasive e non discriminatorie.
7. Gli Stati membri provvedono affinché i risultati del controllo tecnico siano comunicati o resi disponibili quanto prima all’autorità responsabile dell’immatricolazione del veicolo. Tale comunicazione contiene le informazioni presenti nel certificato di revisione.
Storico versioni
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