Art. 4

Tipi di procedimenti per i quali può essere emesso un OEI

In vigore dal 3 apr 2014
Tipi di procedimenti per i quali può essere emesso un OEI Un OEI può essere emesso: a) in relazione a un procedimento penale avviato da un'autorità giudiziaria, o che può essere promosso davanti alla stessa, relativamente a un illecito penale ai sensi del diritto nazionale dello Stato di emissione; b) nel quadro di un procedimento avviato dalle autorità amministrative in relazione a fatti punibili in base al diritto nazionale dello Stato di emissione in quanto violazioni di norme giuridiche, quando la decisione può dar luogo a un procedimento davanti a un organo giurisdizionale competente, segnatamente, in materia penale; c) nel quadro di un procedimento avviato dalle autorità giudiziarie in relazione a fatti punibili in base al diritto nazionale dello Stato di emissione in quanto violazioni di norme giuridiche, quando la decisione può dar luogo a un procedimento davanti a un organo giurisdizionale competente, segnatamente, in materia penale; e d) in connessione con i procedimenti di cui alle lettere a), b) e c) relativi a reati o violazioni per i quali una persona giuridica può essere considerata responsabile o punita nello Stato di emissione.
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Tipi di procedimenti per i quali può essere emesso un OEI (Art. 4 Direttiva (UE) 2014/41) — Testo vigente | Portale Normativo