Art. 3
Ambito di applicazione dell'OEI
In vigore dal 3 apr 2014
Ambito di applicazione dell'OEI
L'OEI si applica a qualsiasi atto d'indagine, tranne all'istituzione di una squadra investigativa comune e all'acquisizione di prove nell'ambito di tale squadra ai sensi dell' della convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea (14) (la «convenzione») e della decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio (15) eccetto ai fini dell'applicazione, rispettivamente, dell', paragrafo 8, della convenzione e dell', paragrafo 8 della decisione quadro.
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