Art. 13

Trasferimento delle prove

In vigore dal 3 apr 2014
Trasferimento delle prove 1.   L'autorità di esecuzione trasferisce senza indebito ritardo allo Stato di emissione le prove acquisite o già in possesso delle autorità competenti dello Stato di esecuzione in esito all'esecuzione dell'OEI. Se richiesto nell'OEI e ove consentito a norma del diritto dello Stato di esecuzione, le prove sono trasferite immediatamente alle autorità competenti dello Stato di emissione che partecipano all'esecuzione dell'OEI conformemente all', paragrafo 4. 2.   Il trasferimento delle prove può essere sospeso in attesa di una decisione relativa ad un mezzo d'impugnazione, a meno che nell'OEI siano indicati motivi sufficienti per i quali il trasferimento immediato è essenziale al fine del corretto svolgimento delle indagini ovvero della tutela dei diritti individuali. Tuttavia, il trasferimento delle prove è sospeso se può provocare danni gravi e irreversibili alla persona interessata. 3.   All'atto del trasferimento delle prove acquisite, l'autorità di esecuzione indica se ne richiede la restituzione allo Stato di esecuzione non appena cessino di essere necessarie nello Stato di emissione. 4.   Ove gli oggetti, i documenti e i dati in questione siano pertinenti anche per altri procedimenti, l'autorità di esecuzione, su esplicita richiesta dell'autorità di emissione e dopo averla consultata, può provvedere al trasferimento temporaneo di tali prove, a condizione che esse siano restituite allo Stato di esecuzione non appena cessino di essere necessarie nello Stato di emissione o in qualsiasi altro momento o occasione concordati tra l'autorità di emissione e l'autorità di esecuzione.
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Trasferimento delle prove (Art. 13 Direttiva (UE) 2014/41) — Testo vigente | Portale Normativo