Art. 15

Motivi di rinvio del riconoscimento o dell'esecuzione

In vigore dal 3 apr 2014
Motivi di rinvio del riconoscimento o dell'esecuzione 1.   Il riconoscimento o l'esecuzione dell'OEI possono essere rinviati nello Stato di esecuzione ove: a) l'esecuzione possa pregiudicare un'indagine o un procedimento penale in corso, per un periodo di tempo che lo Stato di esecuzione ritenga ragionevole; b) gli oggetti, i documenti o i dati in questione siano già utilizzati nell'ambito di un altro procedimento, fino a quando non siano più necessari a tale scopo. 2.   Non appena sia venuto meno il motivo del rinvio, l'autorità di esecuzione adotta senza ritardo le misure necessarie per l'esecuzione dell'OEI e ne informa l'autorità di emissione con qualsiasi mezzo che consenta di conservare una traccia scritta.
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Motivi di rinvio del riconoscimento o dell'esecuzione (Art. 15 Direttiva (UE) 2014/41) — Testo vigente | Portale Normativo