Art. 6

Condizioni di emissione e trasmissione di un OEI

In vigore dal 3 apr 2014
Condizioni di emissione e trasmissione di un OEI 1.   L'autorità di emissione può emettere un OEI solamente quando ritiene soddisfatte le seguenti condizioni: a) l'emissione dell'OEI è necessaria e proporzionata ai fini del procedimento di cui all', tenendo conto dei diritti della persona sottoposta a indagini o imputata; e b) l'atto o gli atti di indagine richiesti nell'OEI avrebbero potuto essere emessi alle stesse condizioni in un caso interno analogo. 2.   Le condizioni di cui al paragrafo 1 sono valutate dall'autorità di emissione per ogni caso. 3.   Se ha motivo di ritenere che le condizioni di cui al paragrafo 1 non siano state rispettate, l'autorità di esecuzione può consultare l'autorità di emissione in merito all'importanza di eseguire l'OEI. Dopo tale consultazione, l'autorità di emissione può decidere di ritirare l'OEI.
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Condizioni di emissione e trasmissione di un OEI (Art. 6 Direttiva (UE) 2014/41) — Testo vigente | Portale Normativo