Art. 35
Disposizioni transitorie
In vigore dal 3 apr 2014
Disposizioni transitorie
1. Le richieste di assistenza giudiziaria ricevute anteriormente al 22 maggio 2017 continuano ad essere disciplinate dagli strumenti esistenti relativi all'assistenza giudiziaria in materia penale. Le decisioni di sequestro probatorio adottate in virtù della decisione quadro 2003/577/GAI e ricevute anteriormente al 22 maggio 2017 sono altresì disciplinate da tale decisione quadro.
2. L', paragrafo 1, si applica, mutatis mutandis, all'OEI conseguente ad una decisione di sequestro adottata ai sensi della decisione quadro 2003/577/GAI.
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