Art. 33
Notifiche
In vigore dal 3 apr 2014
Notifiche
1. Entro il 22 maggio 2017 ogni Stato membro notifica alla Commissione:
a)
l'autorità o le autorità che, conformemente al proprio diritto nazionale, sono competenti ai sensi dell', lettere c) e d), quando lo Stato membro in questione è lo Stato di emissione o lo Stato di esecuzione;
b)
le lingue accettate per un OEI di cui all', paragrafo 2;
c)
le informazioni riguardanti l'autorità o le autorità centrali designate nel caso in cui lo Stato membro desideri avvalersi della possibilità prevista all', paragrafo 3. Tali informazioni sono vincolanti per le autorità dello Stato di emissione.
2. Ogni Stato membro può anche fornire alla Commissione l'elenco dei documenti necessari che richiede ai sensi dell', paragrafo 4.
3. Gli Stati membri informano la Commissione di qualsiasi successiva modifica riguardante le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2.
4. La Commissione rende disponibili le informazioni ricevute ai sensi del presente articolo a tutti gli Stati membri e alla RGE. La RGE rende le informazioni disponibili sul sito web di cui all' della decisione 2008/976/GAI del Consiglio (18).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
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