Art. 36

Recepimento

In vigore dal 3 apr 2014
Recepimento 1.   Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 22 maggio 2017. 2.   Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri. 3.   Entro il 22 maggio 2017, gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
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Recepimento (Art. 36 Direttiva (UE) 2014/41) — Testo vigente | Portale Normativo