Art. 6

Obblighi dei fabbricanti

In vigore dal 26 feb 2014
Obblighi dei fabbricanti 1.   All’atto dell’immissione del loro materiale elettrico sul mercato, i fabbricanti assicurano che sia stato progettato e fabbricato conformemente agli obiettivi di sicurezza menzionati all’ ed enunciati nell’allegato I. 2.   I fabbricanti preparano la documentazione tecnica di cui all’allegato III ed eseguono o fanno eseguire la procedura di valutazione della conformità di cui al medesimo allegato. Qualora la conformità del materiale elettrico agli obiettivi di sicurezza menzionati all’ ed enunciati nell’allegato I sia stata dimostrata mediante la procedura di valutazione della conformità di cui al primo comma, i fabbricanti redigono una dichiarazione di conformità UE e appongono la marcatura CE. 3.   I fabbricanti conservano la documentazione tecnica di cui all’allegato III e la dichiarazione di conformità UE per dieci anni dalla data in cui il materiale elettrico è stato immesso sul mercato. 4.   I fabbricanti garantiscono che siano predisposte le procedure necessarie affinché la produzione in serie continui a essere conforme alla presente direttiva. Si tiene debitamente conto delle modifiche della progettazione o delle caratteristiche del prodotto, nonché delle modifiche delle norme armonizzate di cui all’, delle norme internazionali o nazionali di cui agli o delle altre specifiche tecniche con riferimento alle quali è dichiarata la conformità del materiale elettrico. Laddove ritenuto necessario in considerazione dei rischi presentati dal materiale elettrico, i fabbricanti eseguono, per proteggere la salute e la sicurezza dei consumatori, una prova a campione sul materiale elettrico messo a disposizione sul mercato, esaminano i reclami, il materiale elettrico non conforme e i richiami del materiale elettrico non conforme, mantengono, se del caso, un registro degli stessi e informano i distributori di tale monitoraggio. 5.   I fabbricanti garantiscono che sul materiale elettrico da essi immesso sul mercato sia apposto un numero di tipo, di lotto, di serie oppure qualsiasi altro elemento che ne consenta l’identificazione, oppure, qualora le dimensioni o la natura del materiale elettrico non lo consentano, che le informazioni prescritte siano fornite sull’imballaggio o in un documento di accompagnamento del materiale elettrico. 6.   I fabbricanti indicano sul materiale elettrico il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l’indirizzo postale al quale possono essere contattati oppure, ove ciò non sia possibile, sull’imballaggio o in un documento di accompagnamento del materiale elettrico. L’indirizzo indica un unico punto presso il quale il fabbricante può essere contattato. Le informazioni relative al contatto sono in una lingua facilmente comprensibile per l’utilizzatore finale e le autorità di vigilanza del mercato. 7.   I fabbricanti garantiscono che il materiale elettrico sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza in una lingua che può essere facilmente compresa dai consumatori e dagli altri utilizzatori finali, secondo quanto determinato dallo Stato membro interessato. Tali istruzioni e informazioni sulla sicurezza, al pari di qualunque etichettatura, devono essere chiare, comprensibili e intelligibili. 8.   I fabbricanti che ritengono o hanno motivo di ritenere che il materiale elettrico da essi immesso sul mercato non sia conforme alla presente direttiva prendono immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale materiale elettrico, per ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, qualora il materiale elettrico presenti un rischio, i fabbricanti ne informano immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione sul mercato il materiale elettrico, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e qualsiasi misura correttiva presa. 9.   I fabbricanti, a seguito di una richiesta motivata di un’autorità nazionale competente, forniscono a quest’ultima tutte le informazioni e la documentazione, in formato cartaceo o elettronico, necessarie per dimostrare la conformità del materiale elettrico alla presente direttiva, in una lingua che può essere facilmente compresa da tale autorità. Cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dal materiale elettrico da essi immesso sul mercato.
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Obblighi dei fabbricanti (Art. 6 Direttiva (UE) 2014/35) — Testo vigente | Portale Normativo