Art. 5

Applicabilità alle sottounità

In vigore dal 26 feb 2014
Applicabilità alle sottounità Laddove esistano allegati di uno strumento specifico che stabiliscono i requisiti essenziali relativi alle sottounità, la presente direttiva si applica, mutatis mutandis, a tali sottounità. Le sottounità e gli strumenti di misura possono essere sottoposti a valutazioni indipendenti e separate ai fini dell’accertamento della conformità.
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Applicabilità alle sottounità (Art. 5 Direttiva (UE) 2014/32) — Testo vigente | Portale Normativo