Art. 5
Applicabilità alle sottounità
In vigore dal 26 feb 2014
Applicabilità alle sottounità
Laddove esistano allegati di uno strumento specifico che stabiliscono i requisiti essenziali relativi alle sottounità, la presente direttiva si applica, mutatis mutandis, a tali sottounità.
Le sottounità e gli strumenti di misura possono essere sottoposti a valutazioni indipendenti e separate ai fini dell’accertamento della conformità.
Storico versioni
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