Art. 6

Requisiti essenziali

In vigore dal 26 feb 2014
Requisiti essenziali Lo strumento di misura deve conformarsi ai requisiti essenziali di cui all’allegato I e all’allegato specifico relativo allo strumento. Gli Stati membri possono, nella misura in cui ciò sia necessario per l’uso corretto dello strumento, chiedere che le informazioni di cui al punto 9 dell’allegato I o agli allegati specifici dei singoli strumenti siano fornite in una lingua che può essere facilmente compresa dagli utilizzatori finali, secondo le disposizioni dello Stato membro in cui lo strumento è messo a disposizione sul mercato.
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Requisiti essenziali (Art. 6 Direttiva (UE) 2014/32) — Testo vigente | Portale Normativo