Art. 1

Ambito di applicazione

In vigore dal 26 feb 2014
Ambito di applicazione 1.   La presente direttiva si applica agli esplosivi per uso civile. 2.   Sono esclusi dall’ambito di applicazione della presente direttiva: a) gli esplosivi, ivi comprese le munizioni, destinati a essere usati, conformemente alla normativa nazionale, dalle forze armate e dalle forze di pubblica sicurezza; b) gli articoli pirotecnici che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2013/29/UE; c) le munizioni, fatto salvo quanto previsto agli . All’allegato I figura un elenco non esaustivo degli articoli pirotecnici e delle munizioni di cui, rispettivamente, al presente paragrafo, lettera b), e all’, punto 2, identificati in base alle raccomandazioni delle Nazioni Unite sul trasporto di merci pericolose. 3.   La presente direttiva non osta a che gli Stati membri designino talune sostanze non contemplate dalla presente direttiva come esplosivi in virtù di leggi o regolamentazioni nazionali.
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Ambito di applicazione (Art. 1 Direttiva (UE) 2014/28) — Testo vigente | Portale Normativo