Art. 5

Diritti dei titolari dei diritti

In vigore dal 26 feb 2014
Diritti dei titolari dei diritti 1.   Gli Stati membri garantiscono che i titolari dei diritti abbiano i diritti di cui ai paragrafi da 2 a 8 e che tali diritti siano indicati nello statuto o nelle condizioni di adesione dell’organismo di gestione collettiva. 2.   I titolari dei diritti hanno il diritto di autorizzare un organismo di gestione collettiva di loro scelta a gestire i diritti, le categorie di diritti o i tipi di opere e altri materiali protetti di loro scelta, per i territori di loro scelta, indipendentemente dallo Stato membro di nazionalità, di residenza o di stabilimento dell’organismo di gestione collettiva o del titolare dei diritti. A meno che non abbia ragioni oggettivamente giustificate per rifiutare la gestione, l’organismo di gestione collettiva è obbligato a gestire tali diritti, categorie di diritti o tipi di opere e altri materiali protetti, purché la gestione degli stessi rientri nel suo ambito di attività. 3.   I titolari dei diritti hanno il diritto di concedere licenze per l’uso non commerciale di diritti, categorie di diritti o tipi di opere e altri materiali protetti di loro scelta. 4.   I titolari dei diritti hanno il diritto di ritirare l’autorizzazione di gestire diritti, categorie di diritti o tipi di opere e altri materiali protetti da loro concessa a un organismo di gestione collettiva o di revocare a un organismo di gestione collettiva diritti, categorie di diritti o tipi di opere e altri materiali protetti di loro scelta, conformemente al paragrafo 2, per i territori di loro scelta, con un ragionevole preavviso non superiore a sei mesi. L’organismo di gestione collettiva può decidere che tale ritiro o revoca produca effetti soltanto alla fine dell’esercizio finanziario. 5.   In caso di somme dovute a un titolare dei diritti per atti di sfruttamento che si sono verificati prima del ritiro dell’autorizzazione o della revoca dei diritti, o in base a una licenza concessa prima dell’eventuale ritiro o revoca, il titolare conserva i diritti di cui agli . 6.   Un organismo di gestione collettiva non restringe l’esercizio dei diritti di cui ai paragrafi 4 e 5 esigendo, quale condizione per l’esercizio di tali diritti, che la gestione dei diritti o delle categorie di diritti o del tipo di opere e altri materiali protetti oggetto del ritiro o della revoca sia affidata ad altri organismi di gestione collettiva. 7.   Qualora un titolare dei diritti autorizzi un organismo di gestione collettiva a gestire i suoi diritti, egli dà il suo consenso specifico per ogni diritto o categoria di diritti o tipo di opere e altri materiali protetti che l’organismo di gestione collettiva è autorizzato a gestire. Qualsiasi consenso di questo tipo è espresso in forma scritta. 8.   L’organismo di gestione collettiva informa i titolari dei diritti dei loro diritti a norma dei paragrafi da 1 a 7, nonché di qualsiasi condizione applicabile al diritto di cui al paragrafo 3, prima di ottenere il consenso per gestire qualsiasi diritto o categoria di diritti o tipo di opere e altri materiali protetti. Un organismo di gestione collettiva informa i titolari dei diritti che lo hanno già autorizzato a gestirei loro diritti a norma dei paragrafi da 1 a 7, nonché delle condizioni applicabili al diritto di cui al paragrafo 3, entro il 10 ottobre 2016.
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