Art. 6

Norme di adesione agli organismi di gestione collettiva

In vigore dal 26 feb 2014
Norme di adesione agli organismi di gestione collettiva 1.   Gli Stati membri provvedono affinché gli organismi di gestione collettiva si attengano alle norme stabilite ai paragrafi da 2 a 5. 2.   Un organismo di gestione collettiva accetta come membri i titolari dei diritti e le entità che rappresentano i titolari dei diritti, compresi altri organismi di gestione collettiva e associazioni di titolari dei diritti, che soddisfano i requisiti di adesione, i quali si basano su criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori. Tali requisiti di adesione sono stabiliti nello statuto o nelle condizioni di adesione dell’organismo di gestione collettiva e sono pubblicamente accessibili. Qualora un organismo di gestione collettiva respinga la richiesta di adesione, esso fornisce al titolare dei diritti una spiegazione chiara dei motivi della sua decisione. 3.   Lo statuto di un organismo di gestione collettiva prevede adeguati ed efficaci meccanismi di partecipazione dei suoi membri al processo decisionale dell’organismo. La rappresentanza delle diverse categorie di membri nel processo decisionale è equa ed equilibrata. 4.   Un organismo di gestione collettiva consente ai suoi membri di comunicare con esso per via elettronica, anche ai fini dell’esercizio dei diritti che spettano loro in quanto membri. 5.   Un organismo di gestione collettiva tiene un registro dei propri membri e lo aggiorna regolarmente.
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Norme di adesione agli organismi di gestione collettiva (Art. 6 Direttiva (UE) 2014/26) — Testo vigente | Portale Normativo