Art. 31

Notifica di informazioni

In vigore dal 26 feb 2014
Notifica di informazioni Gli enti aggiudicatori notificano alla Commissione, su richiesta, le seguenti informazioni relative all’applicazione dell’, paragrafi 2 e 3, e dell’: a) i nomi delle imprese o delle joint-venture interessate; b) la natura e il valore degli appalti considerati; c) gli elementi che la Commissione giudica necessari per provare che le relazioni tra l’ente aggiudicatore e l’impresa o la joint-venture cui gli appalti sono aggiudicati rispondono agli obblighi di cui all’ o 30.
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