Art. 31
Notifica di informazioni
In vigore dal 26 feb 2014
Notifica di informazioni
Gli enti aggiudicatori notificano alla Commissione, su richiesta, le seguenti informazioni relative all’applicazione dell’, paragrafi 2 e 3, e dell’:
a)
i nomi delle imprese o delle joint-venture interessate;
b)
la natura e il valore degli appalti considerati;
c)
gli elementi che la Commissione giudica necessari per provare che le relazioni tra l’ente aggiudicatore e l’impresa o la joint-venture cui gli appalti sono aggiudicati rispondono agli obblighi di cui all’ o 30.
Storico versioni
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