Art. 31 · Notifica di informazioni

Art. 31

Notifica di informazioni

In vigore dal 26 feb 2014
Notifica di informazioni Gli enti aggiudicatori notificano alla Commissione, su richiesta, le seguenti informazioni relative all’applicazione dell’, paragrafi 2 e 3, e dell’: a) i nomi delle imprese o delle joint-venture interessate; b) la natura e il valore degli appalti considerati; c) gli elementi che la Commissione giudica necessari per provare che le relazioni tra l’ente aggiudicatore e l’impresa o la joint-venture cui gli appalti sono aggiudicati rispondono agli obblighi di cui all’ o 30.
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