Art. 32

Servizi di ricerca e sviluppo

In vigore dal 26 feb 2014
Servizi di ricerca e sviluppo La presente direttiva si applica solamente ai contratti per servizi di ricerca e sviluppo identificati con i codici CPV da 73000000-2 a 73120000-9, 73300000-5, 73420000-2 e 73430000-5, purché siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni: a) i risultati appartengono esclusivamente all’ente aggiudicatore perché li usi nell’esercizio della sua attività; e b) la prestazione del servizio è interamente retribuita dall’ente aggiudicatore.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2014:25:oj#art-32

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Servizi di ricerca e sviluppo (Art. 32 Direttiva (UE) 2014/25) — Testo vigente | Portale Normativo