Art. 23
Appalti aggiudicati da taluni enti aggiudicatori per l’acquisto di acqua e per la fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione di energia
In vigore dal 26 feb 2014
Appalti aggiudicati da taluni enti aggiudicatori per l’acquisto di acqua e per la fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione di energia
La presente direttiva non si applica:
a)
agli appalti per l’acquisto di acqua, se aggiudicati da enti aggiudicatori che esercitano una o entrambe le attività relative all’acqua potabile di cui all’, paragrafo 1;
b)
agli appalti aggiudicati da enti aggiudicatori che sono essi stessi attivi nel settore dell’energia in quanto esercitano un’attività di cui all’, paragrafo 1, all’, paragrafo 1, o all’ per la fornitura di:
i)
energia;
ii)
combustibili destinati alla produzione di energia.
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