Art. 9

Elettricità

In vigore dal 26 feb 2014
Elettricità 1.   Per quanto riguarda l’elettricità, la presente direttiva si applica alle seguenti attività: a) la messa a disposizione o la gestione di reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di elettricità; b) l’alimentazione di tali reti con l’elettricità. 2.   L’alimentazione, da parte di un ente aggiudicatore che non è un’amministrazione aggiudicatrice, con elettricità di reti fisse che forniscono un servizio al pubblico non è considerata un’attività di cui al paragrafo 1, se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) la produzione di elettricità da parte di tale ente aggiudicatore avviene perché il suo consumo è necessario all’esercizio di un’attività non prevista dal paragrafo 1 del presente articolo o dagli ; b) l’alimentazione della rete pubblica dipende solo dal consumo proprio di tale ente aggiudicatore e non supera il 30 % della produzione totale di energia di tale ente aggiudicatore, considerando la media degli ultimi tre anni, compreso l’anno in corso.
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