Art. 8

Gas ed energia termica

In vigore dal 26 feb 2014
Gas ed energia termica 1.   Per quanto riguarda il gas e l’energia termica, la presente direttiva si applica alle seguenti attività: a) la messa a disposizione o la gestione di reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di gas o di energia termica; b) l’alimentazione di tali reti con gas o energia termica. 2.   L’alimentazione, da parte di un ente aggiudicatore che non è un’amministrazione aggiudicatrice, con gas o energia termica di reti fisse che forniscono un servizio al pubblico non è considerata un’attività di cui al paragrafo 1 se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) la produzione di gas o di energia termica da parte di tale ente aggiudicatore è l’inevitabile risultato dell’esercizio di un’attività non prevista dal paragrafo 1 del presente articolo o dagli articoli da 9 a 11; b) l’alimentazione della rete pubblica mira solo a sfruttare economicamente tale produzione e corrisponde al massimo al 20 % del fatturato dell’ente aggiudicatore, considerando la media degli ultimi tre anni, compreso l’anno in corso.
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Gas ed energia termica (Art. 8 Direttiva (UE) 2014/25) — Testo vigente | Portale Normativo