Art. 39

Meccanismi di risoluzione delle controversie

In vigore dal 4 feb 2014
Meccanismi di risoluzione delle controversie 1.   Gli Stati membri garantiscono l’istituzione di procedure di reclamo e risoluzione adeguate ed efficaci per la composizione extragiudiziale di controversie tra consumatori e creditori, intermediari del credito e rappresentanti designati in relazione a contratti di credito, avvalendosi, se del caso, di organi già esistenti. Gli Stati membri assicurano che tali procedure siano applicabili ai creditori e agli intermediari del credito e coprano le attività dei rappresentanti designati. 2.   Gli Stati membri impongono agli organi responsabili delle composizioni extragiudiziali di controversie riguardanti i consumatori di collaborare affinché possano essere risolte controversie transfrontaliere in materia di contratti di credito.
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Meccanismi di risoluzione delle controversie (Art. 39 Direttiva (UE) 2014/17) — Testo vigente | Portale Normativo