Art. 38

Sanzioni

In vigore dal 4 feb 2014
Sanzioni 1.   Gli Stati membri stabiliscono le norme riguardanti le sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni di diritto interno adottate sulla base della presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l’applicazione. Tali sanzioni sono efficaci, proporzionate e dissuasive. 2.   Gli Stati membri prevedono che l’autorità competente possa rendere al pubblico qualsiasi sanzione amministrativa applicata per il mancato rispetto delle misure adottate nel recepimento della presente direttiva, salvo il caso in cui tale divulgazione possa mettere gravemente a rischio i mercati finanziari, o arrecare un danno sproporzionato alle parti coinvolte.
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Sanzioni (Art. 38 Direttiva (UE) 2014/17) — Testo vigente | Portale Normativo