Art. 37
Risoluzione delle controversie tra autorità competenti di Stati membri diversi
In vigore dal 4 feb 2014
Risoluzione delle controversie tra autorità competenti di Stati membri diversi
Le autorità competenti possono portare all’attenzione dell’ABE la situazione in cui la richiesta di cooperazione, in particolare lo scambio di informazioni, è stata respinta o non ha ricevuto seguito entro un periodo di tempo ragionevole, e chiedere l’assistenza dell’ABE ai sensi dell’ del regolamento (UE) n. 1093/2010. In questi casi l’ABE può agire conformemente ai poteri che le conferisce tale articolo e qualsiasi decisione vincolante adottata dall’ABE conformemente con tale articolo è vincolante per le autorità competenti interessate, che siano o meno membri dell’ABE.
Storico versioni
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