Art. 16

Spiegazioni adeguate

In vigore dal 4 feb 2014
Spiegazioni adeguate 1.   Gli Stati membri provvedono affinché i creditori e, se del caso, gli intermediari del credito o i rappresentanti designati forniscano al consumatore spiegazioni adeguate sui contratti di credito ed eventuali servizi accessori proposti, in modo che questi possa valutare se il contratto di credito e i servizi accessori proposti siano adatti alle sue esigenze e alla sua situazione finanziaria. Le spiegazioni, se del caso, comprendono in particolare: a) le informazioni precontrattuali che devono essere fornite ai sensi: i) dell’ nel caso dei creditori; ii) degli nel caso degli intermediari del credito o dei rappresentanti designati; b) le caratteristiche essenziali dei prodotti proposti; c) gli effetti specifici che i prodotti proposti possono avere per il consumatore, incluse le conseguenze del mancato pagamento da parte del consumatore; e d) quando servizi accessori sono aggregati a un contratto di credito, la precisazione se per ciascuno dei componenti del pacchetto è possibile recedere separatamente e con quali implicazioni per il consumatore. 2.   Gli Stati membri possono adattare le modalità e la portata delle spiegazioni di cui al paragrafo 1 e il soggetto che le fornisce al contesto nel quale il contratto di credito è offerto, al destinatario e alla natura del credito offerto.
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Spiegazioni adeguate (Art. 16 Direttiva (UE) 2014/17) — Testo vigente | Portale Normativo