Art. 14
Informazioni precontrattuali
In vigore dal 4 feb 2014
Informazioni precontrattuali
1. Gli Stati membri provvedono affinché il creditore e, se del caso, l’intermediario del credito o il rappresentante designato forniscano al consumatore le informazioni personalizzate necessarie a confrontare i crediti disponibili sul mercato, valutarne le implicazioni e prendere una decisione informata sull’opportunità di concludere un contratto di credito:
a)
senza indebito ritardo, dopo che il consumatore ha fornito le informazioni necessarie circa le sue esigenze, la sua situazione finanziaria e le sue preferenze in conformità con l’; e
b)
in tempo utile, prima che il consumatore sia vincolato da un contratto di credito o da un’offerta.
2. Le informazioni personalizzate di cui al paragrafo 1, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, sono fornite mediante il PIES di cui all’allegato II.
3. Gli Stati membri garantiscono che quando al consumatore è proposta un’offerta vincolante per il creditore, tale offerta sia fornita su supporto cartaceo o su altro supporto durevole e sia accompagnata da un PIES se:
a)
non è stato fornito alcun PIES in precedenza al consumatore; o
b)
le caratteristiche dell’offerta sono diverse dalle informazioni contenute nel PIES precedentemente fornito.
4. Gli Stati membri possono prevedere la fornitura obbligatoria del PIES prima della proposta di qualsiasi offerta vincolante per il creditore. Qualora uno Stato membro disponga in tal senso, impone l’obbligo di fornire nuovamente il PIES solo se ricorrono le condizioni del paragrafo 3, lettera b).
5. Gli Stati membri che prima del 20 marzo 2014 hanno predisposto un prospetto informativo che adempie ad obblighi di informazione equivalenti a quelli previsti all’allegato II possono continuare ad utilizzarlo ai fini del presente articolo fino al 21 marzo 2019.
6. Gli Stati membri precisano il periodo, di almeno sette giorni, durante il quale il consumatore ha il tempo sufficiente per confrontare le offerte, valutarne le implicazioni e prendere una decisione informata.
Gli Stati membri precisano se il periodo di cui al primo comma è un periodo di riflessione prima della conclusione del contratto di credito oppure un periodo per l’esercizio del diritto di recesso dopo la conclusione del contratto di credito oppure una combinazione dei due.
Se uno Stato membro prevede un periodo di riflessione prima della conclusione di un contratto di credito:
a)
l’offerta è vincolante per il creditore per la durata del periodo di riflessione; e
b)
il consumatore può accettare l’offerta in qualunque momento durante il periodo di riflessione.
Gli Stati membri possono prevedere che i consumatori non possano accettare l’offerta per un periodo non superiore ai primi dieci giorni del periodo di riflessione.
Se il tasso debitore o altri costi applicabili all’offerta sono determinati sulla base della vendita di obbligazioni sottostanti o di altri strumenti di raccolta a lungo termine, gli Stati membri possono prevedere che il tasso debitore o altri costi possano variare rispetto a quanto riportato nell’offerta a seconda del valore dell’obbligazione sottostante o dell’altro strumento di raccolta a lungo termine.
Se il consumatore gode del diritto di recesso a norma del secondo comma del presente paragrafo, l’ della direttiva 2002/65/CE non si applica.
7. Solo una volta fornito almeno il PIES prima della conclusione del contratto, si ritiene che il creditore e, se del caso, l’intermediario del credito o il rappresentante designato che hanno fornito il PIES al consumatore abbiano soddisfatto i requisiti relativi alle informazioni da fornire al consumatore prima della conclusione del contratto a distanza di cui all’, paragrafo 1, della direttiva 2002/65/CE e i requisiti di cui all’, paragrafo 1, di tale direttiva.
8. Gli Stati membri non modificano il modello PIES salvo per quanto previsto nell’allegato II. Qualsiasi informazione aggiuntiva che il creditore o, se del caso, l’intermediario del credito o il rappresentante designato forniscano al consumatore o siano tenuti, in base al diritto nazionale, a fornire al consumatore è fornita in un documento distinto che può essere allegato al PIES.
9. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ riguardo alla modifica della formulazione standard dell’allegato II, parte A, o delle istruzioni contenute nella parte B per tenere conto della necessità di informazioni o avvertenze riguardo a nuovi prodotti che non erano offerti prima del 20 marzo 2014. Tali atti delegati non modificano tuttavia la struttura o il formato del PIES.
10. Per le comunicazioni mediante telefonia vocale di cui all’, paragrafo 3, della direttiva 2002/65/CE, la descrizione delle principali caratteristiche del servizio finanziario da fornire ai sensi dell’, paragrafo 3, lettera b), secondo trattino, di tale direttiva comprende almeno gli elementi di cui all’allegato II, parte A, sezioni da 3 a 6, della presente direttiva.
11. Gli Stati membri assicurano che, almeno nei casi in cui non sussiste il diritto di recesso, il creditore o, se del caso, l’intermediario del credito o il rappresentante designato fornisca al consumatore una copia della bozza del contratto di credito all’atto della presentazione dell’offerta vincolante per il creditore. Nei casi in cui sussiste il diritto di recesso, gli Stati membri assicurano che il creditore o, se del caso, l’intermediario del credito o il rappresentante designato proponga al consumatore di fornire una copia della bozza del contratto di credito all’atto della presentazione dell’offerta vincolante per il creditore.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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