Art. 16
Spiegazioni adeguate
In vigore dal 4 feb 2014
Spiegazioni adeguate
1. Gli Stati membri provvedono affinché i creditori e, se del caso, gli intermediari del credito o i rappresentanti designati forniscano al consumatore spiegazioni adeguate sui contratti di credito ed eventuali servizi accessori proposti, in modo che questi possa valutare se il contratto di credito e i servizi accessori proposti siano adatti alle sue esigenze e alla sua situazione finanziaria.
Le spiegazioni, se del caso, comprendono in particolare:
a)
le informazioni precontrattuali che devono essere fornite ai sensi:
i)
dell’ nel caso dei creditori;
ii)
degli nel caso degli intermediari del credito o dei rappresentanti designati;
b)
le caratteristiche essenziali dei prodotti proposti;
c)
gli effetti specifici che i prodotti proposti possono avere per il consumatore, incluse le conseguenze del mancato pagamento da parte del consumatore; e
d)
quando servizi accessori sono aggregati a un contratto di credito, la precisazione se per ciascuno dei componenti del pacchetto è possibile recedere separatamente e con quali implicazioni per il consumatore.
2. Gli Stati membri possono adattare le modalità e la portata delle spiegazioni di cui al paragrafo 1 e il soggetto che le fornisce al contesto nel quale il contratto di credito è offerto, al destinatario e alla natura del credito offerto.
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