Art. 13
Informazioni generali
In vigore dal 4 feb 2014
Informazioni generali
1. Gli Stati membri garantiscono che i creditori o, se del caso, gli intermediari del credito con vincolo di mandato o i loro rappresentanti designati rendano disponibili in qualsiasi momento informazioni generali chiare e comprensibili relative ai contratti di credito, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole o sotto forma elettronica. Inoltre, gli Stati membri possono prevedere che gli intermediari del credito senza vincolo di mandato rendano disponibili le informazioni generali.
Le informazioni generali comprendono almeno i seguenti elementi:
a)
l’identità e l’indirizzo geografico dell’emittente delle informazioni;
b)
gli scopi per i quali il credito può essere utilizzato;
c)
le forme di garanzia, con indicazione, ove applicabile, della possibilità che il bene sia ubicato in un diverso Stato membro;
d)
la possibile durata dei contratti di credito;
e)
i tipi di tassi debitore disponibili, precisando se fissi o variabili o di entrambe le tipologie, con una breve descrizione delle caratteristiche di un tasso fisso e di un tasso variabile, comprese le relative implicazioni per il consumatore;
f)
qualora siano disponibili crediti in valuta estera, un’indicazione della valuta o delle valute estere, compresa una spiegazione delle implicazioni per il consumatore quando il credito è denominato in una valuta estera;
g)
un esempio rappresentativo dell’importo totale del credito, del costo totale del credito per il consumatore, dell’importo totale che il consumatore deve pagare e del TAEG;
h)
un’indicazione degli eventuali ulteriori costi, non inclusi nel costo totale del credito per il consumatore, da pagare in relazione a un contratto di credito;
i)
la gamma delle diverse opzioni disponibili per rimborsare il credito al creditore (compresi numero, frequenza e importo delle rate periodiche di rimborso);
j)
se del caso, una dichiarazione chiara e concisa che affermi che il rispetto delle condizioni contrattuali dei contratti di credito non garantisce il rimborso dell’importo totale del credito, in base al contratto di credito;
k)
una descrizione delle condizioni direttamente connesse al rimborso anticipato;
l)
l’eventuale necessità di una perizia sul valore dell’immobile e, in tal caso, chi sia responsabile di provvedere alla sua esecuzione, e gli eventuali costi che ne derivano per il consumatore;
m)
un’indicazione dei servizi accessori che il consumatore è obbligato ad acquistare al fine di ottenere il credito, oppure di ottenerlo alle condizioni offerte, e, se del caso, la precisazione che i servizi accessori possono essere acquistati da un fornitore diverso dal creditore; e
n)
un’avvertenza generale relativa alle possibili conseguenze dell’inosservanza degli impegni legati al contratto di credito.
2. gli Stati membri possono prescrivere ai creditori di includere altri tipi di avvertenze rilevanti nello Stato membro. Essi notificano senza indugio tali prescrizioni alla Commissione.
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