Art. 11
Informazioni di base da includere nella pubblicità
In vigore dal 4 feb 2014
Informazioni di base da includere nella pubblicità
1. Gli Stati membri garantiscono che qualsiasi pubblicità relativa ai contratti di credito che indichi un tasso d’interesse o qualunque altro dato numerico riguardante il costo del credito per il consumatore contenga le informazioni di base di cui al presente articolo.
Gli Stati membri possono prevedere che il primo comma non si applichi nei casi in cui il diritto nazionale richieda l’indicazione del TAEG nella pubblicità relativa ai contratti di credito che non indichi un tasso di interesse o qualunque altro dato numerico riguardante il costo del credito per il consumatore ai sensi del primo comma.
2. Le informazioni di base precisano, in maniera chiara, concisa ed evidenziata:
a)
l’identità del creditore o, se del caso, dell’intermediario del credito o del rappresentante designato;
b)
se del caso, il fatto che il contratto di credito sarà garantito da un’ipoteca o da un’altra garanzia analoga comunemente utilizzata in uno Stato membro sui beni immobili residenziali oppure da un diritto connesso ai beni immobili residenziali;
c)
il tasso debitore, precisando se fisso o variabile o una combinazione dei due tipi, corredato di informazioni dettagliate relative alle commissioni comprese nel costo totale del credito per il consumatore;
d)
l’importo totale del credito;
e)
il TAEG, che deve avere un’evidenza all’interno dell’annuncio almeno equivalente a quella di ogni tasso di interesse;
f)
se del caso, la durata del contratto di credito;
g)
se del caso, l’importo delle rate;
h)
se del caso, l’importo totale che il consumatore è tenuto a pagare;
i)
se del caso, il numero delle rate;
j)
se del caso, un’avvertenza relativa al fatto che eventuali fluttuazioni del tasso di cambio potrebbero incidere sull’importo che il consumatore è tenuto a pagare.
3. Le informazioni elencate al paragrafo 2 diverse da quelle di cui alle lettere a), b) o j) sono specificate con l’impiego di un esempio rappresentativo e si attengono interamente a tale esempio rappresentativo. Gli Stati membri introducono criteri per la definizione di «esempio rappresentativo».
4. Qualora la conclusione di un contratto riguardante un servizio accessorio, in particolare un’assicurazione, sia obbligatoria per ottenere il credito oppure per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte e qualora il costo di tale servizio non possa essere determinato in anticipo, anche l’obbligo di sottoscrivere detto contratto è indicato in forma chiara, concisa ed evidenziata, assieme al TAEG.
5. Le informazioni di cui ai paragrafi 2 e 4 sono facilmente leggibili o chiaramente udibili, a seconda del mezzo utilizzato per la pubblicità.
6. Gli Stati membri possono prescrivere l’inclusione di un’avvertenza concisa e proporzionata riguardante rischi specifici connessi ai contratti di credito. Essi notificano senza indugio tali prescrizioni alla Commissione.
7. Il presente articolo fa salva la direttiva 2005/29/CE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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