Art. 91

Controllo delle sorgenti sigillate ad alta attività

In vigore dal 5 dic 2013
Controllo delle sorgenti sigillate ad alta attività 1.   Gli Stati membri prescrivono che l'esercente che svolge attività concernenti sorgenti sigillate ad alta attività rispetti i requisiti stabiliti nell'allegato XIV. 2.   Gli Stati membri prescrivono che il fabbricante, il fornitore e ogni esercente garantiscano che le sorgenti sigillate ad alta attività e i contenitori soddisfino i requisiti per l'identificazione e l'apposizione di contrassegni previsti nell'allegato XV.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2013:59:oj#art-91

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Controllo delle sorgenti sigillate ad alta attività (Art. 91 Direttiva (UE) 2013/59) — Testo vigente | Portale Normativo