Art. 92

Identificazione di sorgenti orfane

In vigore dal 5 dic 2013
Identificazione di sorgenti orfane 1.   Gli Stati membri provvedono affinché siano introdotte misure per: a) sensibilizzare la popolazione sulla possibile presenza di sorgenti orfane e sui rischi associati; nonché b) fornire orientamenti sulla notifica all'autorità competente e sulle azioni da adottare alle persone che sospettano o riscontrano la presenza di una sorgente orfana. 2.   Gli Stati membri incoraggiano l'introduzione di sistemi diretti a rintracciare sorgenti orfane in luoghi come i grandi depositi di rottami e i principali impianti di riciclaggio dei rottami metallici, in cui è in genere possibile che le sorgenti orfane vengano rinvenute, o i principali nodi di transito, ove opportuno. 3.   Gli Stati membri provvedono affinché le persone che sospettano la presenza di una sorgente orfana e che normalmente non sono coinvolte in operazioni soggette a prescrizioni in tema di radioprotezione ricevano rapidamente consulenza e assistenza tecnica specializzata. Lo scopo primario della consulenza e dell'assistenza è la radioprotezione dei lavoratori e di individui della popolazione e la sicurezza della sorgente.
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Identificazione di sorgenti orfane (Art. 92 Direttiva (UE) 2013/59) — Testo vigente | Portale Normativo