Art. 91 · Controllo delle sorgenti sigillate ad alta attività

Art. 91

Controllo delle sorgenti sigillate ad alta attività

In vigore dal 5 dic 2013
Controllo delle sorgenti sigillate ad alta attività 1.   Gli Stati membri prescrivono che l'esercente che svolge attività concernenti sorgenti sigillate ad alta attività rispetti i requisiti stabiliti nell'allegato XIV. 2.   Gli Stati membri prescrivono che il fabbricante, il fornitore e ogni esercente garantiscano che le sorgenti sigillate ad alta attività e i contenitori soddisfino i requisiti per l'identificazione e l'apposizione di contrassegni previsti nell'allegato XV.
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