Art. 27

Registrazione o rilascio di licenze

In vigore dal 5 dic 2013
Registrazione o rilascio di licenze 1.   Gli Stati membri richiedono la registrazione o il rilascio di licenze per le seguenti pratiche: a) l'uso di generatori o acceleratori di radiazioni o di sorgenti radioattive per le esposizioni mediche o per metodiche per immagini a scopo non medico; b) l'uso di generatori o acceleratori di radiazioni, fatta eccezione per i microscopi elettronici, o di sorgenti radioattive per altre metodiche per scopi non contemplati alla lettera a); 2.   Gli Stati membri possono richiedere la registrazione o il rilascio di licenze per altri tipi di pratiche. 3.   La decisione regolamentare intesa a prevedere la registrazione o il rilascio di licenze per determinati tipi di pratiche può basarsi sull'esperienza in materia di regolamentazione, tenendo conto dell'entità delle dosi previste o potenziali nonché della complessità della pratica.
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Registrazione o rilascio di licenze (Art. 27 Direttiva (UE) 2013/59) — Testo vigente | Portale Normativo