Art. 28

Rilascio di licenze

In vigore dal 5 dic 2013
Rilascio di licenze Gli Stati membri prevedono il rilascio di una licenza per le seguenti pratiche: a) la somministrazione intenzionale di sostanze radioattive alle persone e, per quanto riguarda la radioprotezione delle persone, agli animali a fini di diagnosi, terapia o ricerca medica o veterinaria; b) il funzionamento e la disattivazione di impianti nucleari e lo sfruttamento e la chiusura delle miniere di uranio; c) l'aggiunta intenzionale di sostanze radioattive nella produzione o manifattura di prodotti di consumo o altri prodotti, compresi i medicinali, nonché l'importazione di tali prodotti; d) qualsiasi pratica che coinvolga una sorgente sigillata ad alta attività; e) il funzionamento, la disattivazione e la chiusura di qualsiasi impianto per lo stoccaggio a lungo termine o lo smaltimento di rifiuti radioattivi, inclusi gli impianti che gestiscono rifiuti a tal fine; f) le pratiche che prevedono il rilascio nell'ambiente di quantitativi significativi di materiale radioattivo con effluenti gassosi o liquidi.
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Rilascio di licenze (Art. 28 Direttiva (UE) 2013/59) — Testo vigente | Portale Normativo