Art. 25

Notifica

In vigore dal 5 dic 2013
Notifica 1.   Gli Stati membri provvedono affinché la notifica sia richiesta per tutte le pratiche giustificate, comprese quelle individuate conformemente all’. La notifica è effettuata prima dell'inizio della pratica o, per le pratiche esistenti, il più presto possibile a decorrere dal momento in cui è applicabile questa prescrizione. Per le pratiche soggette a notifica, gli Stati membri specificano le informazioni che devono essere fornite in collegamento con la notifica. Nei casi in cui è presentata una domanda di autorizzazione, non è necessaria una notifica a parte. Determinate pratiche possono essere esonerate dall'obbligo di notifica in virtù dell'. 2.   Gli Stati membri provvedono affinché sia richiesta la notifica per i luoghi di lavoro specificati all', paragrafo 3 e per le situazioni di esposizione esistenti gestite come situazioni di esposizione pianificata ai sensi dell', paragrafo 3. 3.   In deroga ai criteri di esonero di cui all', nelle situazioni rilevate dagli Stati membri in cui si tema che una pratica individuata conformemente all' possa determinare la presenza nell'acqua di radionuclidi allo stato naturale in quantità tali da compromettere la qualità delle reti idriche di acqua potabile o qualsiasi altra via di esposizione, rappresentando in tal modo un pericolo dal punto di vista della radioprotezione, l'autorità competente può prescrivere che tale pratica sia soggetta all'obbligo di notifica. 4.   Le attività umane in cui sono coinvolti materiali contaminati da sostanze radioattive risultanti da scarichi autorizzati o materiali allontanati conformemente all' non sono gestite come situazioni di esposizione pianificata e, pertanto non devono essere notificate.
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Notifica (Art. 25 Direttiva (UE) 2013/59) — Testo vigente | Portale Normativo