Art. 30

Prescrizioni relative agli organismi notificati

In vigore dal 20 nov 2013
Prescrizioni relative agli organismi notificati 1.   Ai fini della notifica a norma della presente direttiva, un organismo di valutazione della conformità rispetta le prescrizioni di cui ai paragrafi da 2 a 11. 2.   Un organismo di valutazione della conformità è stabilito a norma del diritto nazionale e ha personalità giuridica. 3.   Un organismo di valutazione della conformità è un organismo terzo indipendente dall’organizzazione o dal prodotto che valuta. Un organismo appartenente a un’associazione di imprese o a una federazione professionale che rappresenti le imprese coinvolte nella progettazione, nella fabbricazione, nella fornitura, nell’assemblaggio, nell’utilizzo o nella manutenzione dei prodotti che esso valuta può essere considerato un organismo di tale tipo, a condizione che siano dimostrate la sua indipendenza e l’assenza di qualsiasi conflitto di interesse. 4.   Un organismo di valutazione della conformità, i suoi alti dirigenti e il personale incaricato di svolgere le funzioni di valutazione della conformità non sono né il progettista, né il fabbricante, né il fornitore, né l’installatore, né l’acquirente, né il proprietario, né l’utilizzatore o il responsabile della manutenzione dei prodotti che essi valutano, né il rappresentante di uno di tali soggetti. Ciò non preclude l’uso dei prodotti valutati che sono necessari per il funzionamento dell’organismo di valutazione della conformità o l’uso di tali prodotti per scopi privati. L’organismo di valutazione della conformità, i suoi alti dirigenti e il personale incaricato di svolgere le funzioni di conformità non intervengono direttamente nella progettazione o fabbricazione, nella commercializzazione, nell’installazione, nell’utilizzo o nella manutenzione di tali prodotti, né rappresentano i soggetti impegnati in tali attività. Essi non intraprendono alcuna attività che possa essere in conflitto con la loro indipendenza di giudizio o la loro integrità per quanto riguarda le attività di valutazione della conformità per cui sono notificati. Ciò vale in particolare per i servizi di consulenza. Gli organismi di valutazione della conformità garantiscono che le attività delle loro affiliate o dei loro subappaltatori non si ripercuotano sulla riservatezza, sull’obiettività o sull’imparzialità delle loro attività di valutazione della conformità. 5.   Gli organismi di valutazione della conformità e il loro personale svolgono le attività di valutazione della conformità con il massimo grado di integrità professionale e competenza tecnica richiesta nel campo specifico e sono liberi da qualsiasi pressione e incentivo, soprattutto di ordine finanziario, che possa influenzare il loro giudizio o i risultati delle loro attività di valutazione della conformità, in particolare da parte di persone o gruppi di persone interessati ai risultati di tali attività. 6.   Un organismo di valutazione della conformità è in grado di svolgere le funzioni di valutazione della conformità a esso conferite dalle disposizioni degli articoli da 19 a 24 e per i quali è stato notificato, indipendentemente dal fatto che tali funzioni siano svolte dall’organismo di valutazione della conformità stesso oppure per suo conto e sotto la sua responsabilità. In ogni momento, per ogni procedura di valutazione della conformità e per ogni tipo o categoria di prodotti per i quali è stato notificato, l’organismo di valutazione della conformità ha a sua disposizione: a) personale necessario con conoscenze tecniche ed esperienza sufficiente e appropriata per svolgere le funzioni di valutazione della conformità; b) descrizioni adeguate delle procedure secondo le quali avviene la valutazione della conformità, garantendo la trasparenza e la riproducibilità di tali procedure. Esso predispone una politica e procedure appropriate che distinguono le funzioni svolte in qualità di organismo notificato dalle altre attività; c) procedure per svolgere le attività che tengano debitamente conto delle dimensioni di un’impresa, del settore in cui opera, della sua struttura, del grado di complessità della tecnologia del prodotto in questione e della natura seriale o di massa del processo produttivo. Esso dispone dei mezzi necessari per svolgere le funzioni tecniche e amministrative connesse alle attività di valutazione della conformità in modo appropriato e ha accesso a tutti gli strumenti o impianti necessari. 7.   Il personale responsabile dell’esecuzione delle attività di valutazione della conformità dispone di quanto segue: a) solida formazione tecnica e professionale per tutte le attività di valutazione della conformità in relazione alle quali l’organismo di valutazione della conformità è stato notificato; b) soddisfacenti conoscenze delle prescrizioni relative alle valutazioni che esegue e un’adeguata autorità per eseguire tali valutazioni; c) conoscenza e comprensione adeguate dei requisiti essenziali, delle norme armonizzate applicabili, della pertinente normativa di armonizzazione dell’Unione e della normativa nazionale applicabile; d) capacità di redigere certificati, verbali e relazioni atti a dimostrare che le valutazioni sono state eseguite. 8.   È garantita l’imparzialità degli organismi di valutazione della conformità, dei loro alti dirigenti e del personale addetto alle valutazioni. La remunerazione degli alti dirigenti e del personale addetto alle valutazioni di un organismo di valutazione della conformità non dipende dal numero di valutazioni eseguite o dai risultati di tali valutazioni. 9.   Gli organismi di valutazione della conformità sottoscrivono un contratto di assicurazione di responsabilità civile, a meno che tale responsabilità non sia coperta dallo Stato membro conformemente al proprio diritto nazionale o che lo Stato membro stesso non sia direttamente responsabile della valutazione della conformità. 10.   Il personale di un organismo di valutazione della conformità è tenuto al segreto professionale su tutte le informazioni di cui viene a conoscenza nell’esercizio delle proprie funzioni a norma degli articoli da 19 a 24 o di qualsiasi disposizione di diritto interno che vi dà effetto, tranne nei confronti delle autorità competenti dello Stato membro in cui esercita le sue attività. Sono tutelati i diritti di proprietà. 11.   Gli organismi di valutazione della conformità partecipano alle attività di normalizzazione pertinenti e alle attività del gruppo di coordinamento degli organismi notificati istituito a norma dell’, o garantiscono che il loro personale addetto alle valutazioni ne sia informato, e applicano come orientamenti generali le decisioni ed i documenti amministrativi prodotti da tale gruppo.
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Prescrizioni relative agli organismi notificati (Art. 30 Direttiva (UE) 2013/53) — Testo vigente | Portale Normativo