Art. 31

Presunzione di conformità

In vigore dal 20 nov 2013
Presunzione di conformità Qualora dimostri la propria conformità ai criteri stabiliti nelle pertinenti norme armonizzate o in parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, un organismo di valutazione della conformità è considerato conforme alle prescrizioni di cui all’, nella misura in cui le norme applicabili armonizzate coprano tali prescrizioni.
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Presunzione di conformità (Art. 31 Direttiva (UE) 2013/53) — Testo vigente | Portale Normativo