Art. 42

Coordinamento degli organismi notificati

In vigore dal 20 nov 2013
Coordinamento degli organismi notificati La Commissione garantisce che sia istituito un appropriato sistema di coordinamento e di cooperazione tra organismi notificati a norma della presente direttiva e che funzioni correttamente sotto forma di gruppo settoriale o di gruppo di organismi notificati. Gli Stati membri garantiscono che gli organismi da essi notificati partecipino al lavoro di tale o tali gruppi direttamente o mediante rappresentanti designati.
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Coordinamento degli organismi notificati (Art. 42 Direttiva (UE) 2013/53) — Testo vigente | Portale Normativo