Art. 42
Coordinamento degli organismi notificati
In vigore dal 20 nov 2013
Coordinamento degli organismi notificati
La Commissione garantisce che sia istituito un appropriato sistema di coordinamento e di cooperazione tra organismi notificati a norma della presente direttiva e che funzioni correttamente sotto forma di gruppo settoriale o di gruppo di organismi notificati.
Gli Stati membri garantiscono che gli organismi da essi notificati partecipino al lavoro di tale o tali gruppi direttamente o mediante rappresentanti designati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2013:53:oj#art-42