Art. 46

Diritto a un ricorso effettivo

In vigore dal 26 giu 2013
Diritto a un ricorso effettivo 1.   Gli Stati membri dispongono che il richiedente abbia diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice avverso i seguenti casi: a) la decisione sulla sua domanda di protezione internazionale, compresa la decisione: i) di ritenere la domanda infondata in relazione allo status di rifugiato e/o allo status di protezione sussidiaria; ii) di considerare la domanda inammissibile a norma dell’, paragrafo 2; iii) presa alla frontiera o nelle zone di transito di uno Stato membro a norma dell’, paragrafo 1; iv) di non procedere a un esame a norma dell’; b) il rifiuto di riaprire l’esame di una domanda, sospeso a norma degli ; c) una decisione di revoca della protezione internazionale a norma dell’. 2.   Gli Stati membri provvedono affinché le persone che l’autorità accertante reputa ammissibili alla protezione sussidiaria abbiano diritto a un ricorso effettivo ai sensi del paragrafo 1 avverso una decisione di ritenere inammissibile una domanda in relazione allo status di rifugiato. Fatto salvo il paragrafo 1, lettera c), qualora lo status di protezione sussidiaria concessa da uno Stato membro offra gli stessi diritti e gli stessi vantaggi che il diritto dell’Unione e quello nazionale riconoscono allo status di rifugiato, detto Stato membro può ritenere inammissibile un’impugnazione di una decisione di ritenere inammissibile una domanda in relazione allo status di rifugiato a motivo di un insufficiente interesse del richiedente alla continuazione del procedimento. 3.   Per conformarsi al paragrafo 1 gli Stati membri assicurano che un ricorso effettivo preveda l’esame completo ed ex nunc degli elementi di fatto e di diritto compreso, se del caso, l’esame delle esigenze di protezione internazionale ai sensi della direttiva 2011/95/UE, quanto meno nei procedimenti di impugnazione dinanzi al giudice di primo grado. 4.   Gli Stati membri prevedono termini ragionevoli e le altre norme necessarie per l’esercizio, da parte del richiedente, del diritto ad un ricorso effettivo di cui al paragrafo 1. I termini prescritti non rendono impossibile o eccessivamente difficile tale accesso. Gli Stati membri possono altresì disporre il riesame d’ufficio delle decisioni adottate ai sensi dell’. 5.   Fatto salvo il paragrafo 6, gli Stati membri autorizzano i richiedenti a rimanere nel loro territorio fino alla scadenza del termine entro il quale possono esercitare il loro diritto a un ricorso effettivo oppure, se tale diritto è stato esercitato entro il termine previsto, in attesa dell’esito del ricorso. 6.   Qualora sia stata adottata una decisione: a) di ritenere una domanda manifestamente infondata conformemente all’, paragrafo 2, o infondata dopo l’esame conformemente all’, paragrafo 8, a eccezione dei casi in cui tali decisioni si basano sulle circostanze di cui all’, paragrafo 8, lettera h); b) di ritenere inammissibile una domanda a norma dell’, paragrafo 2, lettere a), b) o d); c) di respingere la riapertura del caso del richiedente, sospeso ai sensi dell’; o d) di non esaminare o di non esaminare esaurientemente la domanda ai sensi dell’, un giudice è competente a decidere, su istanza del richiedente o d’ufficio, se autorizzare o meno la permanenza del richiedente nel territorio dello Stato membro, se tale decisione mira a far cessare il diritto del richiedente di rimanere nello Stato membro e, ove il diritto nazionale non preveda in simili casi il diritto di rimanere nello Stato membro in attesa dell’esito del ricorso. 7.   Il paragrafo 6 si applica soltanto alle procedure di cui all’ a condizione che: a) il richiedente disponga dell’interpretazione e dell’assistenza legale necessarie e, al meno, di una settimana per preparare la domanda e presentare al giudice gli argomenti a sostegno della concessione del diritto di rimanere nel territorio in attesa dell’esito del ricorso; e b) nel quadro dell’esame della domanda di cui al paragrafo 6 il giudice esamini la decisione negativa dell’autorità accertante in termini di fatto e di diritto. Se le condizioni di cui alle lettere a) e b) non sono soddisfatte si applica il paragrafo 5. 8.   Gli Stati membri autorizzano il richiedente a rimanere nel territorio in attesa dell’esito della procedura volta a decidere se questi possa rimanere nel territorio, di cui ai paragrafi 6 e 7. 9.   I paragrafi 5, 6 e 7 lasciano impregiudicato l’ del regolamento (UE) n. 604/2013. 10.   Gli Stati membri possono stabilire i termini entro i quali il giudice di cui al paragrafo 1 esamina la decisione dell’autorità accertante. 11.   Gli Stati membri possono altresì stabilire nel diritto nazionale le condizioni che devono sussistere affinché si possa presumere che il richiedente abbia implicitamente ritirato o rinunciato al ricorso di cui al paragrafo 1, nonché le norme procedurali applicabili.
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