Art. 45
Norme procedurali
In vigore dal 26 giu 2013
Norme procedurali
1. Gli Stati membri provvedono affinché, se l’autorità competente prende in considerazione di revocare la protezione internazionale di un cittadino di un paese terzo o di un apolide a norma degli o 19 della direttiva 2011/95/UE, l’interessato goda delle seguenti garanzie:
a)
sia informato per iscritto che l’autorità competente procede al riesame della sua qualifica di beneficiario di protezione internazionale e dei motivi del riesame; e
b)
gli sia data la possibilità di esporre in un colloquio personale a norma dell’, paragrafo 1, lettera b), e degli articoli da 14 a 17, o in una dichiarazione scritta, i motivi per cui la sua protezione internazionale non dovrebbe essere revocata.
2. Inoltre, gli Stati membri provvedono affinché nell’ambito della procedura di cui al paragrafo 1:
a)
l’autorità competente sia in grado di ottenere informazioni esatte ed aggiornate da varie fonti, come, se del caso, dall’EASO e dall’UNHCR, circa la situazione generale esistente nei paesi di origine degli interessati; e
b)
se su ogni singolo caso sono raccolte informazioni ai fini del riesame della protezione internazionale, esse non siano ottenute dai responsabili della persecuzione o del danno grave secondo modalità che potrebbero rivelare direttamente a tali responsabili che l’interessato è un beneficiario di protezione internazionale il cui status è oggetto di riesame e che potrebbero nuocere all’incolumità fisica dell’interessato o delle persone a suo carico o alla libertà e alla sicurezza dei familiari rimasti nel paese di origine.
3. Gli Stati membri provvedono affinché la decisione dell’autorità competente di revocare la protezione internazionale sia comunicata per iscritto. La decisione specifica i motivi de jure e de facto e le informazioni sulle modalità per l’impugnazione della decisione sono comunicate per iscritto.
4. Non appena l’autorità competente ha preso la decisione di revocare la protezione internazionale, sono applicabili anche l’, l’, l’, paragrafo 1, e l’.
5. In deroga ai paragrafi da 1 a 4 del presente articolo, gli Stati membri possono decidere che la protezione internazionale decada per legge se il beneficiario di protezione internazionale ha rinunciato espressamente a essere riconosciuto come tale. Uno Stato membro può altresì disporre che la protezione internazionale decada per legge se il beneficiario di protezione internazionale è divenuto loro cittadino.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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