Art. 20
Assistenza e rappresentanza legali gratuite nelle procedure di impugnazione
In vigore dal 26 giu 2013
Assistenza e rappresentanza legali gratuite nelle procedure di impugnazione
1. Gli Stati membri dispongono che, su richiesta, siano concesse assistenza e rappresentanza legali gratuite nelle procedure di impugnazione di cui al capo V. Sono ricomprese, come minimo, la preparazione dei documenti procedurali necessari e la partecipazione alle udienze dinanzi al giudice di primo grado a nome del richiedente.
2. Gli Stati membri possono inoltre accordare assistenza e/o rappresentanza legali gratuite nelle procedure di primo grado di cui al capo III. In tal caso, l’ non si applica.
3. Gli Stati membri possono disporre che l’assistenza e la rappresentanza legali gratuite non siano accordate se un giudice o un’altra autorità competente ritiene che il ricorso del richiedente non abbia prospettive concrete di successo.
Se una decisione di non concedere l’assistenza e la rappresentanza legali gratuite ai sensi di tale paragrafo è presa da un’autorità diversa dal giudice, gli Stati membri garantiscono che il richiedente abbia diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice avverso tale decisione.
In applicazione di tale paragrafo, gli Stati membri garantiscono che l’assistenza e la rappresentanza legali non siano oggetto di restrizioni arbitrarie e che non sia ostacolato l’accesso effettivo del richiedente alla giustizia.
4. L’assistenza e la rappresentanza legali gratuite sono soggette alle condizioni di cui all’.
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