Art. 27

Procedura in caso di ritiro della domanda

In vigore dal 26 giu 2013
Procedura in caso di ritiro della domanda 1.   Nella misura in cui gli Stati membri prevedano la possibilità di un ritiro esplicito della domanda in virtù del diritto nazionale, ove il richiedente ritiri esplicitamente la domanda di protezione internazionale, gli Stati membri provvedono affinché l’autorità accertante prenda la decisione di sospendere l’esame ovvero di respingere la domanda. 2.   Gli Stati membri possono altresì stabilire che l’autorità accertante può decidere di sospendere l’esame senza prendere una decisione. In tal caso, gli Stati membri dispongono che l’autorità accertante inserisca una nota nella pratica del richiedente asilo.
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