Art. 41

Recepimento

In vigore dal 12 giu 2013
Recepimento 1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 19 luglio 2015. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri. 2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. 3.   In deroga al paragrafo 1, primo comma, e fatto salvo il paragrafo 5, gli Stati membri costieri nell’ambito della cui giurisdizione non si svolgono operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che non prevedono di rilasciare licenze per siffatte operazioni ne informano la Commissione e sono obbligati a mettere in vigore, entro il 19 luglio 2015, solo le misure necessarie per assicurare l’ottemperanza agli . Tali Stati membri non possono rilasciare licenze per siffatte operazioni prima di aver recepito e attuato le restanti disposizioni della presente direttiva e di averne informato la Commissione. 4.   In deroga al paragrafo 1, primo comma, e fatto salvo il paragrafo 5, gli Stati membri senza sbocco sul mare hanno l’obbligo di mettere in vigore, entro il 19 luglio 2015, solo le misure necessarie ad assicurare l’ottemperanza all’. 5.   Se in data 18 luglio 2013 nessuna impresa che svolge operazioni contemplate dall’ è registrata in uno Stato membro che rientra nell’ambito di applicazione dei paragrafi 3 o 4, tale Stato membro è obbligato a mettere in vigore solo le misure necessarie per assicurare l’ottemperanza all’ a decorrere da dodici mesi dopo un’eventuale registrazione successiva di tale impresa in tale Stato membro o entro il 19 luglio 2015, se successivo.
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