Art. 42
Disposizioni transitorie
In vigore dal 12 giu 2013
Disposizioni transitorie
1. In relazione ai proprietari, agli operatori di impianti di produzione pianificati e agli operatori che pianificano o realizzano operazioni di pozzo, gli Stati membri applicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate conformemente all’ entro il 19 luglio 2016.
2. In relazione agli impianti esistenti, gli Stati membri applicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate conformemente all’ dalla data della prevista revisione regolamentare della documentazione della valutazione del rischio ed entro il 19 luglio 2018.
Storico versioni
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