Art. 24
Comunicazioni
In vigore dal 21 mag 2013
Comunicazioni
1. Entro 9 luglio 2015 gli Stati membri comunicano alla Commissione:
a)
se del caso, i nomi e le informazioni di contatto degli organismi designati a norma dell', paragrafo 2; nonché
b)
le autorità competenti, incluso eventualmente il punto unico di contatto, designate a norma dell', paragrafo 1.
Gli Stati membri informano la Commissione di qualsiasi cambiamento sopravvenuto in relazione a tali dati.
2. Entro 9 gennaio 2016 gli Stati membri comunicano alla Commissione il primo elenco di cui all', paragrafo 2.
3. La Commissione comunica agli Stati membri le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera a).
Storico versioni
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