Art. 14

Assistenza ai consumatori

In vigore dal 21 mag 2013
Assistenza ai consumatori 1.   Gli Stati membri garantiscono che, per quanto riguarda le controversie derivanti da contratti di vendita o di servizi a livello transfrontaliero, i consumatori possono ottenere assistenza nell'accesso all'organismo ADR che opera in un altro Stato membro ed è competente a trattare la loro controversia transfrontaliera. 2.   Gli Stati membri conferiscono responsabilità per la mansione di cui al paragrafo 1 ai loro centri della rete dei Centri europei dei consumatori, a organizzazioni dei consumatori o a qualsiasi altro organismo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2013:11:oj#art-14

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Assistenza ai consumatori (Art. 14 Direttiva (UE) 2013/11) — Testo vigente | Portale Normativo