Art. 16

Cooperazione e scambio di esperienze tra organismi ADR

In vigore dal 21 mag 2013
Cooperazione e scambio di esperienze tra organismi ADR 1.   Gli Stati membri assicurano la cooperazione tra gli organismi ADR nella risoluzione delle controversie transfrontaliere e procedono a regolari scambi delle migliori prassi per quanto concerne la risoluzione delle controversie transfrontaliere e nazionali. 2.   La Commissione appoggia e agevola il collegamento in rete degli organismi ADR nazionali e lo scambio e la divulgazione delle loro migliori prassi ed esperienze. 3.   Se esiste una rete di organismi ADR che agevola la risoluzione delle controversie transfrontaliere in un determinato settore all'interno dell'Unione, gli Stati membri incoraggiano gli organismi ADR che trattano le controversie di tale settore ad associarsi a detta rete. 4.   La Commissione pubblica un elenco contenente nomi e informazioni di contatto delle reti di cui al paragrafo 3. All'occorrenza la Commissione aggiorna tale elenco.
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Cooperazione e scambio di esperienze tra organismi ADR (Art. 16 Direttiva (UE) 2013/11) — Testo vigente | Portale Normativo